Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;
b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».