Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.