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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.01. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subìti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.