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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.41. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
14.41.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.