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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.21. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
14.21.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
  4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.