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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.15. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
14.15.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.