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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.03. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1 Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, per l'anno 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 20 milioni di euro, da destinare alle finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2 Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.