Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Tariffa dedicata per le pompe di calore).
1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:
a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;
b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.