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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
14.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio si riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

  1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrarti nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo» denominato «Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza», alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.
  7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.