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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.07. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
13.07.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente e il sostegno ai Paesi in via di sviluppo tramite il Fondo italiano per il clima)

  1. Al fine di massimizzare l'operatività del Fondo italiano per il clima per realizzare investimenti strategici in termini di lotta al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 488, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di massimizzare l'effetto utile nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela dell'ambiente a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo di cui al precedente periodo, gli interventi del fondo possono assumere rischi finanziari, anche significativi, con possibili perdite, tenuto conto dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento, nonché del piano di attività e del relativo sistema dei limiti di rischio di cui al comma 496»;

   b) al comma 496, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare una sana e prudente gestione delle risorse, il sistema dei limiti di rischio definisce altresì i criteri di valutazione degli interventi del fondo, anche tenuto conto dei rischi di cui comma 488, quarto periodo».

ident. 13.05.13.06.