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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.03. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
13.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

  1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

   a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3 e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.