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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
13.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

  1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».