Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)
1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».