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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.01. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
13.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.