Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente:
«92-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”».