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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.14. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
12.14.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente:

   «92-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”».

ident. 12.15.12.16.12.17.