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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.10. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
12.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); del 85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000
  1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.

ident. 12.11.12.12.