Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)
1. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».