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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione dei compiti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale Autorità nazionale competente in materia nucleare)

  1. Ai fini del rilancio della politica nucleare in Italia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in accordo con l'Ispettorato stesso e secondo modalità che consentano la continuità delle attività in corso, demandando le modifiche alla struttura, all'inquadramento e al rafforzamento della dotazione di personale esistente a successivi provvedimenti, sulla base delle esigenze prospettate. Nell'ambito del processo di riorganizzazione è individuata una denominazione dell'Ispettorato corrispondente ai nuovi compiti affidati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'Autorità di regolamentazione competente in materia di autorizzazione e certificazione, di realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
   2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la certificazione e regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, alle valutazioni tecniche, al controllo, anche ispettivo e alla vigilanza:

   a) delle installazioni nucleari in fase progettuale, autorizzativa e costruttiva, in esercizio e in disattivazione, nonché dei reattori di ricerca;

   b) degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, definendo le guide tecniche per la realizzazione dei depositi di superficie o in profondità;

   c) delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

   d) delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive.

   2-bis. L'ISIN:

   a) emana guide tecniche e codici di condotta in base alle migliori pratiche internazionali ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento;

   b) sovrintende agli impianti e alle attività che ricadono sotto la propria responsabilità;

   c) verifica la conformità degli impianti con i requisiti normativi, attraverso un sistema di valutazione, ispezione, revisione e può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o mancata esibizione di documenti ovvero diniego di accesso agli impianti;

   d) recepisce notifiche e fornisce autorizzazioni, incluse registrazioni e concessioni di licenze;

   e) sovrintende a un sistema di comunicazione con licenziatari e i responsabili delle attività e con le altre parti interessate, anche ai fini della predisposizione dei piani di risposta alle emergenze;

   f) fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza;

   g) fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari;

   h) svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;

   i) assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;

   l) coopera in forma multilaterale e bilaterale con gli organismi di regolamentazione di altri Stati, nonché con organizzazioni nazionali e internazionali competenti per il miglioramento delle tecniche realizzative e della sicurezza.

   Gli ispettori ISIN, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste. Le informazioni, ivi comprese quelle relative alla normativa in materia, sulla progettazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, nonché sulla sicurezza nucleare e il trattamento dei rifiuti sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate».