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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.070. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.070.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

  1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Il Fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.