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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.058. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.058.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

  1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, per due anni dall'entrata in vigore del presente articolo, il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.
  2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.