Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 di euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.