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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.033. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.033.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Capitalizzazione costi energia)

  1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.