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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.026. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.026.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

   a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

   b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

  3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE S.p.A. ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.