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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.023. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.