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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.018. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
1.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella pubblica amministrazione, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
  2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.