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Legislatura XIX

Proposta emendativa 01.01. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 1606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
01.01.
inammissibile

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Accisa unica sulla benzina, sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante)

  1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla benzina e sulla benzina con piombo, non possono essere superiori a quelle sul gasolio usato come carburante.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta la rimodulazione delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da non essere superiori a quella dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.