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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.2. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
9.2.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

  12-ter. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 e 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.
  12-quater. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  12-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.
  12-sexies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.