Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»