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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
9-bis.04.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

  1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
  2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

ident. 9-bis.05.