Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 3:
1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
b) all'Allegato 1, relativo alla regione Emilia-Romagna, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«RN BELLARIA – IGEA MARINA Tutto il territorio comunale
RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale».