Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 850, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 853 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.