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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.012. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
8.012.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture e ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.
  2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'ISMEA, anche in mancanza della richiesta da parte degli imprendi agricoltori.
  3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'ISMEA.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.