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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
8-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 8-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 8-sexies.
(Modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia d'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

    2) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;

    3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

    «21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

    4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

    «27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

   b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».