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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.06. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.