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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»;

   c) il comma 3 è abrogato;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è abrogato;

   f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.»;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».