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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4-quater.2. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
4-quater.2.

  Sostituire l'articolo 4-quater con il seguente:

Art. 4-quater.
(Regime IVA prestazioni di chirurgia riparativa e ricostruttiva)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia riparativa e ricostruttiva rese alla persona volte a curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
  2. Sono escluse dall'esenzione di cui al comma 1 le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, ad eccezione di quelle di natura ricostruttiva effettuate a seguito di interventi chirurgici nell'ambito di patologie oncologiche.