Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.