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Legislatura XIX

Proposta emendativa 21.2. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
21.2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.
  1.1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.
  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.