stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 21-ter.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
21-ter.01.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025.»