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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18-bis.06. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
18-bis.06.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

  1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
  2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi, è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
  3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
  4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
  5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.