Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:
Art. 18-ter.
(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)
1. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».