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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17-ter.08. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
17-ter.08.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

  1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.