Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 330, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024»;
b) al comma 331, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015,» aggiungere le seguenti: «all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione – RIN,»;
c) dopo il comma 332, inserire il seguente:
«332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.»
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.