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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17-ter.01. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
17-ter.01.

  Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

Art. 17-quater.
(Fondi a sostegno delle disabilità)

  1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025.