Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.