Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.