Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 90, primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».
1.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.