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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.03. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 13.04.