Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1.
(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)
1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e che subentrino ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute come di seguito indicate:
a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;
b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025..
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.