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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.014. in Assemblea riferita al C. 1601

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2023  [ apri ]
13.014.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

  1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 13.012.13.013.